Descrizione
Per la ricarica dei veicoli elettrici è necessaria l’installazione di un punto di ricarica e della sua connessione alla rete di distribuzione dell’energia elettrica. L’impianto completo, costituito dal punto di ricarica e da una nuova connessione alla rete elettrica, è definito infrastruttura di ricarica.
L’installazione di punti di ricarica in immobili o aree private, anche aperte ad uso pubblico, può essere eseguita senza alcun titolo abilitativo (Decreto ministeriale 03/08/2017) (Glossario edilizia libera approvato con Decreto ministeriale 02/03/2018).
Devono però essere rispettati i seguenti requisiti:
- il punto di ricarica non deve richiedere una nuova connessione alla rete di distribuzione elettrica né una modifica della connessione esistente
- il punto di ricarica deve essere conforme ai vigenti standard tecnici e di sicurezza
- l'installazione deve essere effettuata da un soggetto abilitato e nel rispetto delle norme di sicurezza elettriche
- l'installatore deve rilasciare un certificato di conformità dell'impianto e del suo funzionamento alle norme di sicurezza elettrica.
La realizzazione di infrastrutture di ricarica è subordinata invece alla presentazione di segnalazione certificata di attività (SCIA).
Per gli interventi che alterano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici e che interessano immobili tutelati dalla legge, è necessaria l’autorizzazione paesaggistica (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 149).